Aumento dell'aliquota IVA dal 20% al 21% - Decorrenza e regolarizzazione degli errori (circ. Agenzia Entrate 12.10.2011 n. 45) - STUDIO IADEVAIA - commercialista cagliari

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Aumento dell'aliquota IVA dal 20% al 21% - Decorrenza e regolarizzazione degli errori (circ. Agenzia Entrate 12.10.2011 n. 45)

Pubblicato da in Fiscale · 22/10/2011 18:38:18

L'Agenzia delle Entrate, con la circ. 12.10.2011 n. 45, ha fornito alcune indicazioni in merito all'operatività della nuova aliquota ordinaria IVA del 21%, modifica introdotta dall'art. 2 co. 2-bis del DL 138/2011.
Decorrenza
Per individuare la corretta decorrenza delle nuove disposizioni, occorre far riferimento al momento di effettuazione delle operazioni, disciplinato:
- dall'art. 6 del DPR 633/72, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi;
- dall'art. 39 del DL 331/93, per gli acquisti comunitari;
- dall'art. 201 del Codice doganale comunitario, per quanto riguarda le importazioni.
È stato, inoltre, ribadito che, nel caso di fatture emesse in via anticipata, o acconti corrisposti, il momento di effettuazione dell'operazione e, quindi, la decorrenza della nuova aliquota corrisponde con la data della fattura o con il versamento del corrispettivo. Anche per gli acquisti intracomunitari di beni se, anteriormente al verificarsi della consegna, è ricevuta la fattura o è pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l'operazione si considera effettuata, limitatamente all'importo pagato, alla data di ricezione della fattura o a quella del pagamento del corrispettivo.
IVA ad esigibilità differita
In linea generale, l'imposta diviene esigibile nel momento in cui le operazioni si considerano effettuate, ma, per determinate operazioni, il momento di esigibilità dell'imposta è differita all'atto del pagamento del corrispettivo. È il caso delle cessioni di beni e prestazioni effettuate nei confronti dello Stato e degli enti ed istituti indicati nel quinto comma dell'art. 6 del DPR 633/72. Secondo le prime indicazioni fornite, l'aliquota ordinaria del 20% poteva essere mantenuta solo se la fattura era emessa e registrata prima del 17.9.2011, data di decorrenza della nuova aliquota. La circolare in commento, con interpretazione di tipo tecnico-sistematica, subordina il mantenimento della vecchia aliquota alla sola emissione del documento e non anche alla sua registrazione.
Commercio al minuto
La circolare conferma che lo scorporo dell'IVA per procedere alla liquidazione dell'imposta può avvenire unicamente con il c.d. "metodo matematico". A partire dalla prima liquidazione successiva all'entrata in vigore del decreto, eventuali errori nella determinazione dell'imposta potranno essere corretti come indicato nel successivo paragrafo.
Correzione degli errori
Con il comunicato stampa n. 156 del 16.9.2011, sono state impartite le prime istruzioni in vista dell'entrata in vigore della nuova aliquota IVA del 21%, integrate dalla circolare in commento. È stato affermato che, qualora nella prima fase di applicazione delle nuove norme, ragioni di tipo tecnico ed interpretativo comportino la commissione di errori, sarà possibile regolarizzare gli errori senza dover versare le sanzioni, ma unicamente i relativi interessi.
Sono, quindi, state indicate due date ultime, per la correzione degli errori per evitare le sanzioni:
- versamento dell'acconto (27.12.2011), per le fatture emesse entro il mese di novembre (settembre per i soggetti trimestrali);
- versamento del saldo (16.3.2012), per le fatture messe entro il mese di dicembre (quarto trimestre per i soggetti trimestrali).
Settori particolari
La circolare fornisce altresì chiarimenti in merito a settori particolari quali:
- agenzie di viaggio;
- regime speciale del margine;
- servizi di somministrazione di acqua, luce, gas ecc.




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